Chi siamo
L’Associazione per il Parco Sud Milano Ets opera dal 1985 per la valorizzazione e la tutela del territorio del Basso Milanese: della sua agricoltura, della cultura e valori testimoniati da mille e mille gioielli architettonici, nonché di una natura inaspettata, meravigliosa anche se spesso sconosciuta agli stessi milanesi.
Siamo quelli che, insieme a tante realtà del territorio, hanno fatto nascere l’idea di Parco Sud, hanno presentato la proposta di legge e la sua cartografia per realizzarlo, raccolto le firme, occupato aule in Regione per ottenerlo, farlo nascere e vivere.
Nel 1990 è così nato ufficialmente il Parco Agricolo Sud Milano. Un Parco diverso da tutti i precedenti, basato su due capisaldi innovativi: è un Parco Agricolo, che ha anticipato di decenni concetti oggi familiari come agricoltura di servizio al territorio, di prossimità, di prodotti a km zero e “puliti”. Ma è anche un Parco di cintura urbana, ovvero un polmone verde per decongestionare la metropoli milanese, capace di offrire una difesa alla crescita smodata di aree edificate, e conseguente consumo di suolo fertile, e al tempo stesso di consentire ai cittadini di riscoprire il proprio territorio, attraverso una fruizione leggera e diffusa.
Il Parco nasce con dolorose amputazioni, reiterate con il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco approvato nel 2000, dovute alla logica miope e interessata di Amministratori conniventi con la speculazione.
La nostra azione, allora come oggi, è di totale contrasto a questa scellerata distruzione, battendoci altresì per l’attuazione delle grandi idealità che hanno originato il Parco Sud, e che sono ancora in gran parte sulla carta.
Per far ciò, cerchiamo di operare con “sentinelle del territorio”, ovvero comitati, associazioni locali e singoli cittadini, che costituiscono una rete ricca di esperienze e di passione.
Per donazioni e sostegno, è possibile effettuare un bonifico a:
Associazione per il Parco Sud Milano IBAN: IT 31 B 03599 01899 050188530081
Il Direttivo dell’Associazione da maggio 2024 è composto da: Ruggero Rognoni (presidente), Giuseppe Mazza (vicepresidente), Liliana Bellu (segretario, tesoriere), Alessandro Bertozzi (consigliere, referente per le tematiche delle Sentinelle Giovani), Antonio Bruson (consigliere, referente per le tematiche delle Sentinelle, corsi d’acqua e mini-discariche), Andrea Falappi (consigliere, referente per le tematiche agricole), Paolo Gaiani (consigliere, referente per le tematiche agricole), Andrea Torti (consigliere, referente per le tematiche dell’area sud del Parco), Maria Tuttoilmondo (consigliere, referente per le tematiche informatiche).
Statuto
Associazione per il Parco Sud Milano Onlus
Preambolo
Dalla data della sua costituzione – 19 maggio 1985 (convegno Per far vivere il Parco Sud), il “Comitato per il Parco Sud” sviluppò una diretta e multiforme opera di sollecitazione sul Consiglio Regionale della Regione Lombardia, concretizzatasi con l’approvazione della Legge Regionale n°41 del 25.05.85 “Integrazione e modifiche alla L.R. 86/83 in materia di aree regionali protette”. Questa legge sancì l’inserimento dei parchi di cintura metropolitana nel regime delle aree protette. A seguito di tale approvazione nacque l’esigenza di trasformare il Comitato, da momento organizzativo e di coordinamento delle attività di numerose associazioni e cittadini, in Associazione per il Parco Sud Milano, con lo scopo prioritario di ottenere l’approvazione, da parte del Consiglio Regionale, della legge istitutiva del Parco Agricolo Sud Milano. Lo sforzo e l’impegno di tutte le realtà ambientaliste interessate ha portato all’approvazione della legge istitutiva del Parco con la Legge Regionale n°24 del 24 aprile 1990, nonché della Legge Regionale n°14 del 18 aprile 1992. Successivamente l’Associazione ha parzialmente mutato il suo Statuto, introducendo tra gli altri scopi, la volontà di elaborare proposte di contenuto per il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco, al fine di recuperare le indicazioni originarie contenute nella proposta di Legge di Iniziativa Popolare promossa dall’Associazione per il Parco Sud Milano. Il 9 luglio 2015, l’Associazione si è costituita in Associazione per il Parco Sud Milano Onlus. Il 12 dicembre 2019 si è modificata in Associazione per il Parco Sud Milano Ets (Ente del terzo settore) e si dotata di un nuovo Statuto più funzionale rispondente ai bisogni di operatività, mantenendo inalterato lo spirito delle indicazioni e dei propositi iniziali.
Art. 1
E’ costituita tra i comparenti tutti, in conformità alle Leggi vigenti in materia, un’Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale ai sensi del D. Lgs 4.12.1997 n°460, aconfessionale, apartitica, con contenuti e struttura democratici denominata Associazione per il Parco Sud Milano Onlus (a seguire Associazione).
L’Associazione ha sede a Binasco, via Roma 2, e ha durata illimitata.
Art.2
L’Associazione svolge la propria attività nei settori inerenti la salvaguardia, tutela e valorizzazione dell’ambiente e del paesaggio, con l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale.
Prevede:
– la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.
– l’uso, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione «organizzazione non lucrativa di utilità sociale» o dell’acronimo «ONLUS».
L’Associazione persegue i seguenti scopi:
- attuare iniziative volte alla salvaguardia e valorizzazione del territorio della cintura verde metropolitana milanese, con particolare riferimento all’area del Parco Agricolo Sud Milano. A tal fine collabora con le Associazioni e interloquisce con le Amministrazioni Locali, gli Enti, i mezzi di comunicazione, ed in particolare con l’Ente Gestore del Parco;
- promuovere manifestazioni culturali, di informazione e dibattito inerenti alla valorizzazione e tutela dell’ambiente e del territorio, dando il proprio apporto organizzativo e d’immagine;
- elaborare, allo scopo di recuperare le indicazioni originarie contenute nella proposta di Legge di Iniziativa Popolare “Parco Sud Milano” presentata al Consiglio Regionale Lombardia il 29/01/1987, proposte di contenuto del Piano Territoriale di Coordinamento, delle quali promuove e controlla l’attuazione;
- promuovere ogni iniziativa concreta che contribuisca alla reale vita del Parco anche oltre la sua mera attuazione legislativa;
- promuovere la conoscenza, la valorizzazione e l’educazione alla fruibilità del patrimonio storico-architettonico-artistico-ambientale-naturalistico e le culture locali del Parco;
- studiare ed elaborare iniziative atte ad ottimizzare le potenzialità produttive agricole, riconoscendo la centralità del tessuto agricolo nel Parco e favorendo lo sviluppo di tutte le forme di agricoltura più integrate con l’ambiente.
L’Associazione si inibisce espressamente lo svolgimento di attività diverse da quelle sopra elencate, con eccezione per quanto a esse connesse e comunque in via non prevalente.
Art.3
Soci –criteri di ammissione e di esclusione
Sono soci dell’Associazione coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo e che coloro che saranno ammessi dal Consiglio Direttivo in quanto condividono gli scopi dell’associazione e vengono ritenuti idonei al loro perseguimento. Possono far parte dell’Associazione le persone fisiche di maggiore età, le Associazioni e le persone giuridiche che ne facciano domanda.
Tutti i soci hanno uguali diritti ed eguali obblighi nei confronti dell’Associazione e sono tenuti a:
- pagare una quota associativa annua che verrà determinata dal Consiglio Direttivo;
- all’osservanza dello Statuto;
- all’osservanza dell’eventuale regolamento interno e delle delibere prese dagli organi sociali.
L’ammissione all’associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo. Tuttavia è facoltà di ciascun associato recedere dall’associazione mediante comunicazione in forma scritta inviata all’associazione. Le quote sono intrasferibili.
L’esclusione del socio per gravi motivi, ai sensi dell’art. 24 del Cod. Civile, è deliberata dal Consiglio Direttivo. I soci recedenti o esclusi e che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non possono riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell’associazione. Il Consiglio Direttivo potrà inoltre deliberare l’esclusione del socio che non provveda al versamento della quota annuale stabilita.
Art.4
Patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
- quote associative
- contributi degli aderenti
- contribuzioni dei privati
- entrate da attività commerciali e produttive marginali
- contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche a sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni.
Art.5
Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione:
- L’assemblea dei soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- Il Revisore dei Conti
Art.6
Assemblea
L’assemblea è costituita da tutti i soci ed è ordinaria o straordinaria.
L’assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l’anno dal Consiglio Direttivo entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, con un preavviso ad ogni socio scritto (anche attraverso forme di comunicazione elettronica) di almeno 10 giorni. L’assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o quando gliene sia fatta richiesta scritta, motivata e sottoscritta da almeno 1/10 degli associati.
All’Assemblea devono annualmente essere sottoposti per l’approvazione:
- le linee generali del programma di attività dell’Associazione per l’anno sociale
- il bilancio dell’esercizio sociale;
L’assemblea delibera inoltre in merito:
- alla nomina del Consiglio Direttivo;
- alla nomina del revisore;
- ad altri argomenti che siano posti all’ordine del giorno.
L’assemblea può inoltre essere convocata, in sede straordinaria, per deliberare sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell’Associazione.
Le convocazioni dell’assemblea sono fatte mediante lettera spedita a ciascuna dei soci, o per posta elettronica, almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione
In prima convocazione le deliberazioni dell’assemblea sono adottate con la presenza e il voto favorevole della maggioranza dei soci. In seconda convocazione, che deve essere tenuta in un giorno diverso da quello della prima convocazione, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.
Le deliberazioni di modifica dell’atto costitutivo e dello statuto, sia in prima sia in seconda convocazione, devono essere approvate con la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
La deliberazione di scioglimento dell’associazione deve essere approvata, sia in prima sia in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno i ¾ dei soci.
L’Assemblea è presieduta da un Presidente nominato dalla stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate in un apposito libro verbale.
Art.7
Il Consiglio Direttivo
L’associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 3 a 9 membri e dura in carica tre anni. I suoi membri sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o, a richiesta, da 2 consiglieri. In assenza del Presidente le riunioni sono presiedute dal Vice Presidente o dal consigliere più anziano d’età. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono aperte alla partecipazione di tutti i Soci. Il consigliere che senza giustificato motivo non partecipi a due consecutive riunioni del Consiglio Direttivo, decade dalla carica e il Consiglio Direttivo potrà provvedere, alla prima riunione successiva, in ordine alla sua sostituzione. Il consigliere così nominato resterà in carico fino alla successiva assemblea.
Al Consiglio Direttivo spettano indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria sia di straordinaria amministrazione, con facoltà di delegare i propri poteri stessi al presidente o a uno dei suoi membri. I poteri di straordinaria amministrazione potranno essere delegati a membri del Consiglio Direttivo solo congiuntamente.
In particolare, il Consiglio Direttivo elabora gli indirizzi e le direttive generali dell’associazione, stabilisce l’ammontare della quota associativa annua, delibera sull’ammissione e l’esclusione dei soci, predispone il bilancio di esercizio e la relazione annuale sull’esercizio della gestione.
I membri del Consiglio Direttivo, per l’elevata rappresentatività della carica che coprono e per evitare che l’associazione assuma connotazioni di parte, non possono:
- ricoprire cariche politiche o amministrative;
- avere rilevanti rapporti economici personali con l’Ente Parco Agricolo Sud Milano.
Art.8
Presidente
Il Consiglio Direttivo, nella prima riunione, provvede a nominare il Presidente. In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue mansioni saranno affidate al Vice Presidente.
Al Presidente spetta la rappresentanza dell’Associazione in giudizio e di fronte a terzi , con facoltà, in particolare, di aprire, chiudere ed operare sui conti correnti bancari e postali.
Il Presidente, con l’ausilio del Segretario e del Tesoriere, cura l’aggiornamento e la tenuta dei libri soci, del libro verbali delle assemblee e del libro verbali del Consiglio Direttivo. Detti libri devono essere in ogni momento consultabili dai soci che hanno altresì diritto a chiederne, a loro spese, estratti. Il Presidente custodisce somme e valori dell’associazione ed esegue ogni operazione di cassa tenendo aggiornata la contabilità.
Il Consiglio Direttivo dovrà tenere un libro cassa, un libro verbali assemblee, un libro verbali Consiglio Direttivo e un libro soci, vidimati, delegando tali compiti a uno dei suoi membri.
Per il Presidente valgono le stesse norme di incompatibilità previste per i membri del Consiglio Direttivo. In caso di sua decadenza o dimissione, la carica è rilevata protempore, dal Vice Presidente, fino all’indizione del successivo Consiglio Direttivo.
Art.9
Il Revisore Dei Conti
Il Revisore dei conti viene eletto dall’Assemblea anche fra i non Soci. La sua carica è incompatibile con qualsiasi altra nell’ambito dell’associazione. Egli esercita la funzione di controllo contabile dell’associazione e ne riferisce all’assemblea.
Art.10
Esercizi Sociali e Bilancio
L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio deve tempestivamente predisporre i bilanci dell’esercizio da sottoporre all’approvazione dell’assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. La bozza di bilancio, nei 15 giorni che precedono l’assemblea che lo approva, e il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell’associazione a disposizione dei soci che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia.
È fatto divieto all’associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non sia imposta per legge o sia effettuata a favore di altre onlus che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.
Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.
Art.11
Scioglimento e Liquidazione.
L’associazione si scioglie per delibera dell’assemblea o per inattività dell’assemblea protratta per oltre due anni. Ha l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art.12
Norme applicabili
Per tutto quanto qui non previsto si applicano le norme del Libro Primo –Titolo secondo del Codice Civile nonché quelle previste del D.ls 4 dicembre 1997 n.460 modifiche.
La storia del Parco Sud
Anni ‘60 – Prime idee
Nella cultura urbanistica milanese più avanzata si comincia ad ipotizzare la necessità di promuovere la salvaguardia della cintura di verde a sud di Milano: appare necessario da un lato porre un limite allo sviluppo disordinato della metropoli, dall’altro dotare Milano di un polmone di verde indispensabile alla sua vita. In alcuni studi del P.I.M. (Piano Intercomunale Milanese) compaiono per la prima volta alcuni orientamenti per un sistema di zone “verdi attrezzate” nel sud Milano.
Anni ‘70 – Le idee si consolidano
Si infittiscono le iniziative “culturali”, “politiche” e le prime ipotesi “pianificatorie” che sostengono la necessità di realizzare quello che già comincia a chiamarsi “Parco Sud”. In questo periodo il concetto di “verde attrezzato” viene progressivamente sostituito da “verde agricolo”.
1983/1984 – Le prime spinte ambientaliste…
La cultura “verde” avanza. Un gruppo di ambientalisti si costituisce in Comitato per il Parco Sud e in tre mesi raccoglie 5.000 firme in calce ad una petizione popolare per fermare la cementificazione del territorio e per la promozione del Parco Sud.
1985 6 marzo …. ottengono un risultato politico
Il Consiglio Regionale approva la legge n°41 che inserisce il Parco Sud nell’elenco delle aree regionali protette previste dalla legge 86/83: per la prima volta il concetto di Parco Sud entra in una legge.
1985/1986 – La legge di iniziativa popolare
Il Comitato per il Parco Sud, trasformatosi nel frattempo in Associazione, presenta una proposta di legge regionale istitutiva del parco e raccoglie le 5.000 firme necessarie. Il frutto di un grande lavoro tecnico e di un capillare movimento politico arriva ad essere discusso in regione.
1987, 29 gennaio – I tempi si allungano
Il Consiglio Regionale vota l’inammissibilità della proposta di legge ambientalista. Tuttavia la Giunta Regionale fa proprio l’intero progetto di legge: inizia così l’iter legislativo che, a differenza delle procedure previste per le leggi di iniziativa popolare, non potrà essere abbreviato: i tempi si dilatano e i grandi progetti speculativi nel sud Milano marciano speditamente.
1987, 17 luglio – Proposta della Provincia
Anche la Provincia di Milano, attraverso un suo Comitato di Proposta, si fa promotrice di un suo progetto di legge: i suoi contenuti, sia di perimetro che di norme, sono lontanissimi dalla proposta ambientalista. E’ una sorta di “legge truffa”, ma possiede il vantaggio di avere sponsor politici piuttosto influenti.
1990, 23 aprile – Legge Regionale 24/90: il Parco Sud è istituito
Il Consiglio Regionale Lombardo approva la legge istitutiva del Parco Agricolo di Cintura Metropolitana Sud Milano. Il suo perimetro è ridotto rispetto alle proposte iniziali, sia perché nel frattempo l’urbanizzazione intorno a Milano si è ulteriormente sviluppata senza controllo, sia perché potenti lobbies politico-affaristiche ottengono l’esclusione dal perimetro di grandi aree agricole: due esempi eclatanti sono l’area a sud di Lacchiarella destinata al previsto Interporto e quella a nord di Lacchiarella (il cosiddetto triangolo di 1.600.000 mq) di proprietà Edilnord – Berlusconi. Inoltre le norme tecniche consentono ai comuni di realizzare le previsioni di sviluppo contenute nei lori Piani Regolatori anche se non ancora approvati dalla Regione. La legge istitutiva del Parco non è la legge voluta dagli ambientalisti ma, ciò nonostante, costituisce una tappa fondamentale per limitare il disastro urbanistico. Essa inoltre possiede alcuni contenuti innovativi. Uno fra tutti è la presenza nell’organismo direttivo di rappresentanti delle associazioni ambientaliste e delle associazioni di agricoltori.
1991 – Il Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.)
Come previsto dalla legge inizia il lavoro per la stesura del Piano Territoriale di Coordinamento che rappresenta lo strumento urbanistico di programmazione del territorio del parco.
1993, ottobre – Adozione del P.T.C./1994, febbraio – Il P.T.C. arriva in Regione
Il Consiglio Provinciale di Milano “adotta” finalmente il P.T.C.: il suo contenuto, nonostante l’inserimento nel perimetro del cosiddetto triangolo di Lacchiarella, viene valutato pessimo dagli ambientalisti che comunque, in vista di un possibile miglioramento nel successivo esame in sede regionale, giudicano positivamente la sua adozione. Dopo l’esame delle osservazioni il Consiglio Provinciale “ri-adotta” definitivamente il Piano (03/02/94) e lo trasmette alla Regione.
1995 aprile – 1994, febbraio – Il P.T.C. arriva in Regione
La Giunta Regionale, dopo averne sostanzialmente modificato la normativa, migliorandola, adotta il nuovo testo senza esaminare le osservazioni.
1996, marzo – Due anni per effettuare le verifiche di legge!
Il T.A.R., con una sentenza stranamente rapida e sicuramente molto discutibile, accoglie un ricorso della società Edilnord e annulla l’istruttoria regionale: il P.T.C. ritorna al punto dell’adozione da parte della Provincia. La Regione, suo malgrado, è costretta a fare ricorso alla Corte Costituzionale.
1997, dicembre – Ennesima proroga delle salvaguardie
Con la Legge N° 3/98 la Regione proroga fino a fine 1999 le salvaguardie, sia sul perimetro della legge istitutiva sia su quello adottato dalla Provincia.
1998, febbraio – Ennesimo (e atipico) “gruppo di lavoro”
Il Presidente della Giunta Regionale nomina un nuovo gruppo tecnico con il compito di modificare il Progetto di Legge per renderlo conforme alla sentenza del TAR. In pratica nessun tecnico regionale ne fa parte. Oltre a tecnici indicati dalla Provincia, formano il gruppo di lavoro tre liberi professionisti tra i quali un Consigliere Provinciale di Forza Italia di professione avvocato, abitualmente difensore di Fininvest.
1998, 2 ottobre – La Giunta Formigoni vota la delibera “provocazione”
Approvazione “nuova verifica” da parte della Giunta e trasmissione al Consiglio Regionale. Su proposta dell’Assessore competente (Nicoli Cristiani), ed in assenza di 6 assessori (tra cui G. Sala delegato all’urbanistica), la Giunta approva la relazione finale del gruppo di lavoro e la integra con pesantissimi condizionamenti al Consiglio: il completo rigetto della proposta di perimetro adottata dalla Provincia e l’invito ad accogliere tutte gli stralci di territorio richiesti dai Comuni dal 1990 a “tutt’oggi”. Ora la palla passerà al Consiglio Regionale per l’approvazione finale che ha meno di tre mesi di tempo utile per approvare la legge sul P.T.C..
1998, 19 dicembre – Trattori davanti al pirellone
Associazioni ambientaliste ed agricoltori con tanto di trattori manifestano davanti al pirellone in favore del Parco Sud.
1998, 23 dicembre – Quinta proroga delle salvaguardie
Il Consiglio Regionale approva per la quinta volta una legge di proroga delle salvaguardie, in questo caso di soli sette mesi. L’Assessore Nicoli dichiara di impegnarsi a far approvare rapidamente il P.T.C. nei primi mesi del nuovo anno.
1999, marzo – Siamo al ridicolo: la maggioranza fa “ostruzione” in commissione
La V commissione territorio finge di discutere il piano del parco: per ben 3 sedute consecutive il Presidente Buscemi (Forza Italia) ed il relatore di maggioranza Folli (Forza Italia) chiedono un rinvio per esaminare la documentazione. Intanto si avvicina drammaticamente la data di scadenza delle salvaguardie.
1999, 8 aprile – La commissione approva senza discutere
La V commissione approva il Piano con un paio di rapidissime sedute nelle quali il presidente si limita a leggere il testo dell’articolato, sollecitando ed ottenendo la rapida scarica di voti favorevoli.
1999, 11 giugno – La Corte Costituzionale smentisce il TAR
La Corte Costituzionale smentisce il TAR: la legge quadro sui Parchi (86/83) è perfettamente legittima, e il TAR avrebbe dovuto respingere i ricorsi Edilnord.
La Giunta Formigoni estrapola alcuni passi secondari della sentenza e, dandone un’interpretazione quanto meno stravagante, decide di modificare la legge quadro.
1999, 29 luglio – Il centrodestra in Regione: regalo a Berlusconi e duro colpo ai Parchi Regionali
La maggioranza di centrodestra in Consiglio Regionale approva la legge 165 che da un lato proroga le salvaguardie fino al 31/10/99, dall’altro ne modifica i contenuti secondo i criteri della famigerata delibera di Giunta del 2/10/98. La stessa legge stabilisce che i P.T.C. dei parchi non avranno più forza di legge, bensì saranno approvati con semplice delibera di Giunta. Nulla possono le opposizioni contro la compatta arroganza della maggioranza. I Verdi e Legambiente fanno ricorso al Commissario di Governo per impedirne la ratifica.
1999, 28 agosto – La Lombardia vota leggi in contrasto con il suo stesso Statuto
Il Commissario di Governo rinvia la legge 165, poiché in contrasto con lo Statuto della regione che impone l’esame del Consiglio sulle materie di pianificazione urbanistica.
1999, 29 settembre – Formigoni si arrabbia con i suoi consiglieri
La Giunta Formigoni decide di ripresentare in Consiglio lo stesso testo di legge (165) già bocciato dal Governo ma, a causa di numerose assenze nella maggioranza, il Consiglio respinge.
1999, 21 dicembre – Ci riprovano subito
Alla vigilia di Natale altra legge truffa: approvazione della L.C.R. 181 che ha gli stessi contenuti della 165 (eccetto la data di scadenza delle salvaguardie passa al 30 giugno 2000). Nuovi ricorsi al Commissario di Governo.
1999, 31 dicembre
Scadenza salvaguardie
2000, 21 gennaio – Ennesimo rinvio dal Governo
Nuovo rinvio da parte del Commissario (della Deliberazione legislativa del Consiglio regionale/L.C.R. 181)
2000, 15 febbraio – Le elezioni regionali sono vicine …
Il Consiglio (con voto segreto chiesto da Lega Nord, che pochi giorni prima ha siglato l’accordo elettorale con Forza Italia) approva il nuovo testo che teoricamente accoglie i rilievi del Governo ma sostanzialmente conserva le norme originarie: si configura una sorta di “falso ideologico”. In vista delle elezioni, e con il rischio di non essere ri-candidati, i consiglieri di maggioranza mostrano grande “compattezza”.
2000, 25 febbraio – Il Governo non dà prova di coraggio
Il Governo non ritiene che esistano elementi sufficienti per ricorrere in Corte Costituzionale ed approva la L.C.R. 181 (che prenderà il nome di Legge 11/2000)
La nuova Giunta regionale, una volta insediata, dovrà avviare una nuova istruttoria del P.T.C. e successivamente potrà approvarlo in totale autonomia.
2000, 3 agosto – A 10 anni dalla sua istituzione, il Parco Sud ha un P.T.C.